IL CONGRESSO PROVINCIALE
ARTICOLO 27
Il Congresso Provinciale é l'assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Provincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata al CSEN ha diritto di partecipare al Congresso Provinciale ed ha diritto ad un voto.
La partecipazione al Congresso è esclusa per i soggetti che alla data di inizio del Congresso Provinciale:
a) non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
b) abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli Organi di giustizia.
Per l'Affiliata partecipa al Congresso Provinciale, con diritto di voto, il Presidente oppure la persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto interno della Affiliata. Il rappresentante della Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componente dell'organo direttivo della stessa. Le affiliate possono essere portatrici di:
1 delega se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti;
2 deleghe fino a 200 votanti;
3 deleghe fino a 500 votanti;
4 deleghe fino a 1000 votanti.
La delega deve essere conferita per iscritto.
Il Congresso Provinciale:
- esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede legale nella provincia;
- elegge il Presidente Provinciale;
- elegge i Componenti il Comitato Provinciale;
- elegge i Delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso Regionale;
- elegge il Revisore dei Conti;
- approva il rendiconto economico consuntivo annuale.
Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria:
a) ogni quattro anni per l'elezione delle Cariche provinciali e dei Delegati nazionali e regionali; i congressi provinciali elettivi devono svolgersi nel periodo compreso tra i 120 ed i 60 giorni prima del rispettivo Congresso Nazionale;
b) ogni anno, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.
Il Congresso Provinciale è convocato in via straordinaria:
a) quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di quelle della provincia;
b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale;
c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme statutarie.
Il Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi 60.
Il Congresso Provinciale é convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione del Comitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.
Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare ai Congressi Provinciali della propria regione senza diritto a voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo del servizio postale, telefax , telex e/o con altri idonei sistemi, al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.
Il Congresso Provinciale é validamente costituito:
a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.
Il Congresso Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.
ARTICOLO 28
Il Congresso Provinciale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Provinciale il quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell'Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.
Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale più i Componenti del Comitato Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:
da 3 a 10 Affiliate = 2 Componenti;
da 11 a 30 Affiliate = 4 Componenti;
da 31 a 60 Affiliate = 6 Componenti;
oltre 60 Affiliate = 8 Componenti.
Il Congresso Provinciale elegge i Delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:
da 3 a 50 Affiliate = 1 Delegato;
da 51 a 100 Affiliate = 2 Delegati;
da 101 a 200 Affiliate = 3 Delegati;
da 201 a 400 Affiliate = 4 Delegati;
oltre 400 Affiliate = 5 Delegati.
Contestualmente devono essere eletti un pari numero di Delegati supplenti.
Le candidature a Presidente Provinciale devono essere depositate presso il Comitato Provinciale non oltre il 10° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.
Le candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono essere depositate dagli interessati almeno dieci giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Le candidature a Delegati Effettivi e Supplenti devono essere depositate dagli interessati almeno dieci giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 10 giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all'apertura del Congresso medesimo.
Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.
Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati.
Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il verbale del Congresso Provinciale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Provinciale.
Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale competente ed alla Presidenza Nazionale per l'accredito dei delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale.
COMITATO PROVINCIALE
ARTICOLO 29
Per la costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno 3 strutture di base aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate al CSEN.
Il Comitato Provinciale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel Congresso Provinciale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario .
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del Congresso per il rinnovo degli organi provinciali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Congresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Provinciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo del servizio postale e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.
Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto al Comitato Regionale e/o alla Presidenza Nazionale.
Il Comitato Provinciale:
- attua le decisioni del Congresso Provinciale;
- promuove, sviluppa, coordina e organizza l'attività delle strutture affiliate nel territorio;
- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
- approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare all'approvazione del Congresso Provinciale unitamente alla relazione del Revisore dei Conti;
- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.
Il Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
ARTICOLO 30
Il Presidente Provinciale:
- rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale;
- presiede il Comitato Provinciale;
- provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato Provinciale;
- sovrintende all'attività dell'Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni settore con il precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
- nomina o revoca, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Cittadini o Zonali ;
- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare andamento della vita dell'Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del Comitato Provinciale nella seduta immediatamente successiva;
- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblici o privati, locali e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Provinciali di settore previa intesa con il Responsabile Nazionale corrispondente.
IL DELEGATO PROVINCIALE
ARTICOLO 31
Il Delegato Provinciale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri particolari motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
IL CONGRESSO REGIONALE
ARTICOLO 32
Il Congresso Regionale é l'assise dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali delle Province appartenenti ad una Regione dello Stato Italiano. Ciascun Delegato Eletto ha diritto di partecipare al Congresso Regionale ed ha diritto ad un voto. Nessuno degli aventi diritto a voto può essere portatore di deleghe. In caso di assenza o dimissioni del Delegato Effettivo , partecipa al Congresso il Delegato Supplente.
Il Congresso Regionale:
- esprime la volontà degli affiliati nella regione;
- elegge il Presidente Regionale;
- elegge i Componenti il Comitato Regionale;
- elegge il Revisore dei Conti;
- approva il rendiconto economico consuntivo annuale.
Il Congresso Regionale è convocato in via ordinaria:
a) ogni quattro anni per l'elezione delle cariche regionali;
b) ogni anno, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.
Il Congresso Regionale è convocato in via straordinaria:
a) quando ne faccia richiesta un numero di Delegati pari ad almeno la metà di quelli eletti nella regione;
b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;
c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statutarie.
Il Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi 60.
Il Congresso Regionale é convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.
Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare ai Congressi Regionali senza diritto a voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 30 gg prima della data di convocazione a mezzo del servizio postale, telefax, telex e/o con altri idonei sistemi, ai recapiti dei Delegati Effettivi e Supplenti eletti nella regione, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.
Il Congresso Regionale é validamente costituito:
a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati Effettivi o Supplenti pari almeno alla metà dei Delegati Effettivi eletti nella regione;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti;
c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.
Il Congresso Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.
ARTICOLO 33
Il Congresso Regionale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Regionale il quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell'Assemblea.
Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale che saranno in numero pari a quello delle Province appartenenti alla Regione, per la Val D'Aosta il Comitato è composto da due Componenti sempre più il Presidente.
Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato Regionale non oltre il 10° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.
Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli interessati almeno dieci giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 10 giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.
Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all'apertura del Congresso medesimo.
Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.
Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il verbale del Congresso Regionale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale.
COMITATO REGIONALE
ARTICOLO 34
Per la costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione interessata. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato italiano, per la Val D'Aosta si prescinde dal numero minimo dei Comitati Provinciali.
Il Comitato Regionale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel Congresso Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del Congresso per il rinnovo degli organi regionali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Congresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo del servizio postale e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.
Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Copia del verbale sarà inviato se richiesto alla Presidenza Nazionale.
Il Comitato Regionale:
- attua le decisioni del Congresso Regionale;
- promuove, sviluppa, e coordina l'attività dei Comitati Provinciali;
- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
- approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare, unitamente alla relazione del revisore dei Conti, all'approvazione del Congresso Regionale;
- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.
Il Comitato Regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE REGIONALE
ARTICOLO 35
Il Presidente Regionale:
- rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso le istituzioni pubbliche e private a livello regionale;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;
- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva;
- sovrintende a livello regionale all'attività dell'Ente in ogni settore con il precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblici o privati, a livello regionale e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Regionali di settore previa intesa con il Responsabile Nazionale corrispondente.
IL DELEGATO REGIONALE
ARTICOLO 36
Il Delegato Regionale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
NORME COMUNI PER LE STRUTTURE TERRITORIALI
ARTICOLO 37
I Comitati Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali del CSEN, godono di autonomia amministrativa rispetto al CSEN nel suo complesso. Essi devono sottoporre annualmente i rendiconti economici consuntivi al vaglio dei rispettivi Congressi e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell'attività svolta, esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza di cui agli artt. 30 e 35 dello Statuto si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti al CSEN quale Associazione Nazionale.
In particolare, degli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.
I Revisori dei Conti Regionali e Provinciali hanno compiti e svolgono le loro funzioni in analogia a quelli Nazionali. I medesimi Revisori devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN.
ARTICOLO 38
Il patrimonio dei Comitati é costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà degli stessi; le risorse dei Comitati derivano:
- dagli eventuali contributi degli Enti locali;
- dalle quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dalla Direzione Nazionale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;
- da eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;
- da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
- da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.
In caso di scioglimento l'eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al patrimonio dell'Ente.
PATRIMONIO E RISORSE
ARTICOLO 39
Il patrimonio del CSEN é costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.
Le risorse del CSEN derivano:
- dagli eventuali contributi del C.O.N.I.;
- dalle quote di affiliazione e tesseramento;
- da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;
- da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dal CSEN.
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Durante la vita del CSEN è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di legge.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le attività istituzionali, previste dallo Statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enti con finalità analoghe, secondo le deliberazioni del Congresso con i quorum previsti dalle disposizioni del Codice Civile.
In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ARTICOLO 40
L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto consuntivo economico e finanziario.
L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell'anno successivo.
SCIOGLIMENTO DELL'ENTE
ARTICOLO 41
La proposta di scioglimento dell'Ente può essere presentata soltanto ad un Congresso Nazionale Straordinario di primo grado appositamente convocato su richiesta delle strutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la richiesta di tale congresso, per la validità del medesimo e per il quorum necessario a deliberare lo scioglimento, la nomina dei Liquidatori e la decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile.
NORME COMUNI GENERALI
ARTICOLO 42
Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che:
a) abbiano la cittadinanza di uno Stato;
b) abbiano raggiunto la maggiore età;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e contro lo CSEN;
f) siano in regola con il tesseramento CSEN.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità, mentre il venir meno degli stessi successivamente all'elezione comporta la decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove non previsto diversamente.
Se in qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno conseguito il medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se non diversamente previsto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità nel CSEN rilevata dalla data di iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l'ordine di anzianità determinato dalla maggiore età anagrafica.
ARTICOLO 43
Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione scritta dal loro Presidente almeno 10 giorni prima del loro svolgimento, salvo un termine inferiore giustificato dall'urgenza. In tal caso é obbligatorio l'avviso telegrafico di convocazione.
Di ogni riunione dell'organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Il verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e siglato in ogni suo foglio dal Segretario Nazionale del CSEN per gli Organi Nazionali e dai rispettivi Segretari per le strutture periferiche.
Tutti i verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati restano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli aventi diritto.
Ove non diversamente previsto, quando la convocazione é prescritta a mezzo del servizio postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabili all'organo legittimato all'invio non é causa di invalidità della riunione dell'organo convocato.
Le riunioni degli organi collegiali, salvo diversa espressa statuizione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.
Tutti gli organi e strutture periferiche sono tenute all'osservanza delle delibere degli organi nazionali per quanto di loro competenza.
ARTICOLO 44
In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o più eletti negli organi statutari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i non eletti secondo l'ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbiano conseguito almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. Nell'impossibilità di attuare i subentri si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile. Le dimissioni, contemporanee, di più della metà dei componenti originariamente eletti negli organi collegiali nazionali e periferici del CSEN, determina l'automatica decadenza dell'Organo.
In tal caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell'Organo stesso dovrà provvedere entro 30 giorni dall'evento, alla convocazione dei Congressi elettivi per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto.
Tali assemblee devono svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
In caso di inadempienza si provvederà a termini di Statuto per gli organi periferici. Per gli organi nazionali provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per quel che concerne l'esercizio dell'ordinaria amministrazione la disciplina da seguire sino alla celebrazione del Congresso Nazionale è la seguente:
a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata della Direzione ed ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente secondo le modalità statutarie;
b) dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente e della Direzione che resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente sino al Congresso Nazionale da convocarsi secondo le norme statutarie;
c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione: decadenza della Direzione e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione del Congresso;
d) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione: nel caso si verifichino, nell'arco del quadriennio, le suddette vacanze per qualsivoglia motivo, i soli componenti decadono ma non il Presidente il quale dovrà provvedere alla convocazione e celebrazione del Congresso straordinario per l'elezione dei soli componenti della Direzione Nazionale.
ARTICOLO 45
Le cariche Statutarie hanno durata quadriennale.
Gli Organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione del nuovo Organo.
Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali dell'Ente di cui al presente Statuto per:
- dimissioni;
- radiazione;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie consecutive dell'organo collegiale;
- perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la carica.
ARTICOLO 46
Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni di almeno 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Collegi dei Probiviri il Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dall'evento un Congresso Straordinario per l'elezione di detti Organi.
Tale congresso dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.
ARTICOLO 47
Sono provvedimenti di clemenza:
a) l'indulto;
b) l'amnistia;
c) la grazia.
L'indulto e l'amnistia possono essere concesse dalla Direzione Nazionale e sono provvedimento di carattere generale. L'indulto non presuppone una condanna irrevocabile e condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve, l'amnistia invece estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione unitamente anche alle sanzioni accessorie. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
La grazia può essere concessa dal Presidente Nazionale, è un provvedimento particolare che va in favore soltanto di un determinato soggetto la cui condanna sia già passata in giudicato. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
INCOMPATIBILITA' INTERNE
ARTICOLO 48
a) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegi dei Probiviri e i Revisori dei Conti Regionali e Provinciali non possono ricoprire nel CSEN alcun altro incarico , elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico ;
b) i membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire la carica di Presidente o responsabile di Struttura di base affiliata;
c) la cariche di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale del CSEN sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dello stesso CSEN o degli organismi affiliati. La carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
d) la qualifica di Componente della Direzione Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale;
e) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
La funzione di Componente degli Organi Centrali e periferici così come la assunzione e gestione di incarichi a qualunque titolo attribuiti per lo svolgimento di attività nel CSEN, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con il CSEN.
CLAUSOLE COMPROMISSORIE-ARBITRATO
ARTICOLO 49
Tutti i soci del CSEN si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture per un qualunque fatto che, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia Sociale, sia comunque concernente l'attività espletata nel CSEN. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due componenti scelti uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato con unanime indicazione dai due arbitri o, in caso di disaccordo dal Collegio dei Probiviri di II° Grado, che provvederà anche alla nomina di un arbitro qualora una delle parti sia inadempiente. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in base alle norme statutarie e regolamentari entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle parti per la relativa esecuzione.
Le controversie possono essere devolute alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport secondo quanto previsto dall'art 12 dello statuto del C.O.N.I.
Gli affiliati ed i tesserati per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Ente.
La Direzione per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve essere compiutamente motivato. La Direzione deve pronunciarsi entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. Decorso tale termine la deroga si ritiene concessa.
L'inosservanza di quanto sopra previsto comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 50
Tutte le cariche elettive a livello nazionale e periferico, ivi incluse quelle assunte dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, restano valide fino allo svolgimento del prossimo Congresso Nazionale Elettivo che dovrà tenersi alla scadenza naturale quadriennale delle medesime nel 2006. Per adeguarsi alle scadenze del quadriennio olimpico secondo quanto disposto all'art.12, comma 3 si procederà gradualmente modulando i tempi dei successivi congressi elettivi.
ARTICOLO 51
Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:
a) a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutaria;
b) a seguito di formale richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato o dal C.O.N.I.
Tali variazioni dovranno essere ratificate dal Congresso Nazionale.
ARTICOLO 52
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge. Il medesimo e' sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del C.O.N.I.