Statuto pag. 3

DIREZIONE NAZIONALE
ARTICOLO 16 

La Direzione Nazionale é composta:

- dal Presidente Nazionale, che la presiede;

- da numero 16 Componenti eletti dal Congresso Nazionale.

La Direzione Nazionale dirige ed amministra l'attività del CSEN, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare alla Direzione compete:

a) l'attuazione delle linee programmatiche del CSEN così come determinate dal Congresso Nazionale;

b) l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;

c) la responsabilità della gestione ordinaria e dell' attività del CSEN nel suo complesso;

d) l'attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle delibere del Congresso Nazionale;

e) l'accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del tesseramento delle strutture di base ed il conferimento, su delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., del riconoscimento ai fini sportivi alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regola con le norme di legge e l'approvazione degli Statuti delle medesime;

f) l'amministrazione dei fondi e l'approvazione del rendiconto economico di previsione e le relative variazioni;

g) la predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso al Congresso Nazionale Ordinario non elettivo per l'esame e la conseguente approvazione;

h) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni in ordine ai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;

i) la fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionali e Provinciali;

k) la concessione dell'indulto e dell'amnistia;

l) lo scioglimento, per gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave carenza di funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 180 giorni. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio la Direzione può prolungare il termine di commissariamento di ulteriori 180 giorni;

m) la nomina del Segretario Nazionale;

n) l'elezione di tre dei suoi componenti alla carica di Vice Presidenti Nazionali;

o) la nomina del Procuratore Sociale;

p) la emanazione e la modifica dei Regolamenti del CSEN;

q) l'attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o interdisciplinari;

r) l'approvazione dei programmi particolareggiati dell'attività dell'Ente e dei Regolamenti Tecnici dei vari settori;

s) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie cariche sociali;

t) la determinazione dell'organico degli Uffici Centrali;

u) la nomina e la revoca del Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell'Ente;

v) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'Ente;

w) l'autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con associazioni ed organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

x) la nomina su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio nei casi previsti;

y) l'elezione della Commissione Verifica Poteri;

z) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale in via d'urgenza.

ARTICOLO 17

La Direzione Nazionale è convocata almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni della Direzione Nazionale sono convocate per iscritto dal Presidente Nazionale, che la presiede e ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

L'avviso contenente le dette indicazioni é inviato agli aventi diritto a mezzo del servizio postale ma può, comunque, essere diramato anche con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Le riunioni straordinarie della Direzione possono essere richieste dai due terzi dei suoi componenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza e per una data da fissarsi non oltre il 30° giorno dalla ricezione stessa. Le riunioni della Direzione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le attività della Direzione Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale. Partecipano senza diritto di voto alla Direzione Nazionale, il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Nazionale.

La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.



IL PRESIDENTE NAZIONALE
ARTICOLO 18

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CSEN verso i terzi ed in eventuali giudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all'ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni della Direzione Nazionale e del Congresso.

Egli inoltre:

- ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del CSEN;

- convoca e presiede la Direzione Nazionale;

- convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;

- provvede alla esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale;

- provvede alla erogazione delle somme destinate all'attività del CSEN;

- propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio;

- adotta in via d'urgenza le delibere di competenza della Direzione Nazionale, da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;

- sovrintende agli Uffici Centrali ed all'Ufficio Stampa;

- stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;.

- può avvalersi di consulenze e collaborazioni;

- può concedere la grazia, su richiesta dell'interessato, quando sia stata scontata almeno la metà della sanzione disciplinare; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione;

- propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Responsabili Tecnici di Settore.



VICEPRESIDENTI NAZIONALI ED UFFICIO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 19

I Vice Presidenti Nazionali, nel numero di tre, sono eletti, nel proprio seno, dalla Direzione Nazionale; essi collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Ente che deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario che dovrà essere celebrato nei successivi 60 giorni.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti e funzioni specifiche.

Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti ed il Segretario Nazionale costituendo così l'Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per la Direzione Nazionale.



SEGRETARIO NAZIONALE
ARTICOLO 20

Il Segretario Nazionale:

- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento del CSEN;

- cura, d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e della Direzione Nazionale;

- é preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività dell'Ente;

- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni della Direzione Nazionale, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;

- é il Segretario del Congresso Nazionale;

- partecipa all'Ufficio di Presidenza;

- partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i verbali, curandone la conservazione;

- cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali, tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;

- informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello Nazionale;

- informa tempestivamente il C.O.N.I. e le autorità locali competenti delle nomine avvenute in seno all'Ente ai vari livelli;

- cura l'esecutività delle convenzioni con le FSN , con le Discipline Associate e di quelle con altri Organismi.

In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti l'Organo.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convocherà tempestivamente la Direzione Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente più due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale in lista unica scelti fra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti ed e' eletto dal Congresso su lista a parte .

Al Collegio é demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa del CSEN; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale al Congresso Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali del CSEN. Nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti nella Sede Nazionale del CSEN.

L'esito di tale attività è oggetto di comunicazione al Presidente Nazionale.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Nazionale del CSEN che funge da Cancelleria del Collegio.

L'avviso di convocazione viene comunicato ai Componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta, con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.

Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.

Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.



ORGANI DI GIUSTIZIA – COLLEGI DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22

Il Collegio dei Probiviri di I° Grado è l'Organo di Giustizia di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi del CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti

Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti del CSEN, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

a) richiamo;

b) diffida;

c) deplorazione;

d) multa;

e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;

f) radiazione.

Le decisioni emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Collegio di II° Grado di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso và presentato al Collegio di II° Grado, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Collegio dei Probiviri di I° Grado deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento salvo interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un termine massimo complessivo di 60 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al Congresso Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.

ARTICOLO 23

Il Collegio dei Probiviri di II° Grado è l'Organo di giustizia di secondo grado del CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelte anche tra soggetti non tesserati al CSEN.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio emette, su istanza dell'interessato, l'eventuale provvedimento di riabilitazione che estingue tutti gli effetti della sanzione disciplinare. L'istanza può essere presentata solo trascorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia. Il Collegio deve giudicare entro 10 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso di merito. Le decisioni del Collegio sono comunicate all'interessato, al Procuratore Sociale ed alla Presidenza Nazionale. Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono inappellabili. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al Congresso Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.



IL PROCURATORE SOCIALE
ARTICOLO 24

Il Procuratore Sociale è nominato dalla Direzione Nazionale deve avere competenza in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati al CSEN. Il Procuratore Sociale è titolare dell'azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi ai Collegi probivirali di I° e II° Grado. All'esito delle indagini, che non potranno superare i 40 giorni a decorrere dal momento della ricezione di notizia di illecito. Il Procuratore Sociale dovrà deferire l'incolpato al Collegio Probivirale di I° Grado ovvero disporre l'archiviazione del caso. Il Procuratore Sociale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN. Il Procuratore Sociale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi nel CSEN e negli organismi affiliati allo stesso. Per tutti gli Organi di Giustizia il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.



RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI DI SETTORE
ARTICOLO 25

Al fine del migliore sviluppo delle singole aree o di settori anche pluridisciplinari sono costituiti i Settori Tecnici diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina l'attività.

I Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati dalla Direzione Nazionale su proposta del presidente Nazionale. A tali Settori è anche demandata l'organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali di singola disciplina. Ogni Settore può avere dei responsabili periferici che vengono nominati dai Presidenti delle strutture territoriali del CSEN competenti per territorio, previo parere consultivo del Responsabile Tecnico Nazionale del Settore.



STRUTTURE TERRITORIALI
ARTICOLO 26

Sono strutture territoriali del CSEN:

a) il Congresso Provinciale;

b) il Comitato Provinciale;

c) il Presidente Provinciale;

d) il Congresso Regionale;

e) il Comitato Regionale;

f) il Presidente Regionale;

g) i Revisori dei Conti. 



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